Il notaio è normalmente coinvolto nelle operazioni mutuo ipotecario, cioè il mutuo con garanzia di ipoteca in favore del soggetto finanziatore.
Di solito il mutuo è finalizzato a favorire l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari ad uso residenziale. Tuttavia, particolare attenzione viene prestata a tutte quelle forme di finanziamento frequenti nel mondo dell’impresa, quali mutui edilizi, mutui agrari, contratti di apertura di credito in conto corrente, contratti di leasing immobiliare e contratti di lease back (con il sale and lease back l’imprenditore vende un bene destinato alla produzione a una società di leasing, ottenendo un finanziamento sotto forma di prezzo della vendita; contestualmente, la società concede il bene in godimento all’alienante, dietro il pagamento di un canone e con facoltà di riacquistarne la proprietà alla scadenza del periodo di leasing, versando un’ulteriore somma di denaro).
Lo studio si occupa altresì di seguire tutte le vicende successive al primo finanziamento quali surroghe, accolli, rinegoziazioni, frazionamenti in quote e riduzioni.
Il notaio offre la propria consulenza anche per esaminare forme di finanziamento alternative e atipiche rispetto a quelle ordinarie e che possano consentire in maniera efficace di raggiungere l’obiettivo economico prefissato.
Si pensi, ad esempio, al pagamento del prezzo dilazionato nel rent to buy (e nelle locazioni con patto di futura vendita, o alle vendite con riserva di proprietà), o al prestito vitalizio ipotecario (introdotto con la legge n. 44/2015).
Inoltre, in ambito d’impresa, è oggi ammesso il trasferimento di immobili sospensivamente condizionato (art. 48-bis TUB): debitore (imprenditore) e creditore (intermediario finanziario) possono pattuire, a garanzia di un finanziamento, il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) di un bene immobile, sospensivamente condizionato all’inadempimento degli obblighi restitutori nascenti dal finanziamento; il creditore ha diritto di avvalersi del patto e di acquistare la proprietà del bene oggetto della garanzia, purché al proprietario sia corrisposta l’eventuale differenza tra valore del bene, stimato da un terzo alla data dell’inadempimento, e ammontare del debito inadempiuto.
Da ricordare, infine, la possibilità di ottenere finanziamenti a fronte della costituzione di pegni e privilegi su beni mobili.