L’utilizzo del voto a distanza nel diritto societario è una soluzione da favorire in questo momento di emergenza.
Il DPCM 8 marzo 2020 stabilisce «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto» (art. 1, comma 1, lettera q). Questa norma emergenziale ha consentito un’interpretazione estensiva delle norme di diritto societario per lo svolgimento di assemblee dei soci e degli organi amministrativi mediante mezzi di telecomunicazione.
Lo svolgimento della riunione assembleare può avvenire con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione. In questo caso, anche il presidente può non trovarsi nello stesso luogo del notaio verbalizzante (in tal senso la Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, massima n. 187 dell’11 marzo 2020, la quale richiede che vi sia una previsione statutaria che lo preveda; Busani, invece, è per la non necessità di una clausola apposita richiamando la massima H.B.39 dei notai del Triveneto).